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Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti e Consulente Ambientale

Responsabile Tecnico gestione rifiuti

Idoneità ad essere nominato e dunque rivestire il ruolo di Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti per le imprese iscritte o che intendono iscriversi in Categoria 1, 4 e 5 in Classe F e E (incluso il Registro Metalli – R.Met.).

Nello specifico mi occupo di svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento.

Tra i compiti generali comuni per tutte le categorie di iscrizione, come stabilito dalla Delibera n. 1 del 23 Gennaio 2019 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, rientrano:

  A) Coordinare l’attività degli addetti dell’impresa;

  B) Definire, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti, nonché per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;

  C) Vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;

  D) Verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

Inoltre, a seconda della categoria d’iscrizione dell’impresa (1, 4 o 5), tra i compiti dell’RT rifiuti rientrano:

  A) Redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

  B) Controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto, di cui all’attestazione del punto precedente, oltre che il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;

  C) Garantire ai conducenti un’adeguata formazione e informazione, anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti, anche con riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti e sulla normativa applicabile;

  D) Garantire ai conducenti e agli addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti;

  E) Coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti;

  F) Definire le procedure per:
    – Controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d’iscrizione all’Albo;
    – Verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;
    – Eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportate;
    – Garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
    – Garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;

  G) Attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di raccolta secondo le modalità previste dalla delibera n. 2 del 20 Luglio 2009;

  H) Verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui al decreto 8 Aprile 2008, come modificato dal decreto 13 Maggio 2009.

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